Cos’è

Si instaura tra i coniugi automaticamente al momento del matrimonio, quindi non va esplicitamente dichiarato; ma può sorgere anche successivamente, se i coniugi che hanno optato per la separazione decidono, con apposita convenzione (atto pubblico), di passare alla comunione.
La comunione dei beni ha per oggetto il patrimonio comune dei coniugi, di cui essi hanno la proprietà in quote uguali. Il patrimonio comune comprende:

  • i beni acquistati insieme o separatamente durante la vita matrimoniale, tranne quelli di carattere personale
  • i risparmi di ciascun coniuge, accantonati durante la vita matrimoniale
  • le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da tutti e due coniugi.

Fanno parte del patrimonio comune anche i debiti, contratti congiuntamente o separatamente (per il mantenimento della famiglia, l’educazione dei figli ecc.), gli oneri che gravano sui beni al momento dell’acquisto (ad esempio un’ipoteca sulla casa).

Chi è escluso

Sono esclusi dalla comunione i beni personali di ciascun coniuge, e cioè:

  • i beni di ciascuno esistenti prima del matrimonio
  • i beni che ciascuno ha ricevuto, dopo il matrimonio, per donazione o successione
  • i beni ottenuti a titolo di risarcimento danni o di pensione per invalidità al lavoro
  • i beni di uso strettamente personale o necessari all’esercizio di una professione
  • i beni acquistati vendendo o dando in cambio i beni personali sopra elencati, purché all’atto dell’acquisto venga specificato che non entrano nella comunione dei beni.

Gli atti di amministrazione ordinaria dei beni possono essere compiuti da ciascuno dei due coniugi, mentre quelli straordinari (ad esempio vendita di immobili) richiedono il consenso di entrambi.

Informazioni

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile.