In caso di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di deliberazioni straniere d’annullamento, le sentenze sopra citate devono essere inviate allo Stato Civile competente a cura del cancelliere presso il tribunale o la corte d’appello che le ha emesse.
Le sentenze emesse dai tribunali italiani vengono immediatamente annotate sul relativo atto di matrimonio. Le sentenze emesse dai tribunali stranieri vengono prima trascritte su richiesta degli interessati per controllarne l’efficacia e poi definitivamente annotate.
Il cittadino residente può verificare l’avvenuta variazione del suo stato civile recandosi presso l’Ufficio Anagrafe; se la variazione non è stata effettuata, il cittadino può rivolgersi direttamente all’Ufficio di Stato Civile, dove è avvenuto il matrimonio, per accertare se la sentenza che lo riguarda è stata inviata e a che punto si trova il procedimento che ne consegue.
La certificazione relativa al divorzio va richiesta presso l’Ufficio di Stato Civile: si tratta dell’estratto di matrimonio con l’annotazione della sentenza.

Normativa di riferimento

  • D.P.R. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile
  • Legge n. 898 del 1.12.1970 e sucessive modificazioni “Disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio”