Cos’è la TASI – Tributo per i servizi indivisibili

E’ un tributo che serve a pagare i “servizi indivisibili” della città, cioè:

  • pubblica sicurezza e vigilanza;
  • tutela del patrimonio artistico e culturale;
  • illuminazione stradale pubblica;
  • servizi cimiteriali;
  • servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico;
  • servizi socio-assistenziali;
  • servizio di protezione civile;
  • servizio di tutela degli edifici ed aree comunali.

Quando si paga

Si può pagare:

  • in 2 rate: metà entro il 16 giugno (acconto) e metà entro il 16 dicembre (saldo);
  • in un’unica rata entro il 16 giugno.

Chi deve pagarla

Pagano la TASI:

  • i proprietari di: prima abitazione di lusso (rientrante nella categoria A/1, A/8 e a/9);
  • seconda casa;
  • negozi e uffici, immobili d’impresa;
  • fabbricati rurali da uso strumentale.

Chi NON deve pagarla

A non pagare la tassa sui servizi indivisibili sono:

  • i proprietari di case adibite ad abitazione principale e le pertinenze delle stesse che rientrano nelle categorie C/2 magazzini e locali deposito, C/6 stalle, scuderie, autorimesse senza scopo di lucro, C/7 tettoie aperte o chiuse;
  • esenzione anche per: immobili di proprietà indivisa di cooperative edilizie e che sono abitazione principale dei soci;
  • immobili che sono stati individuati come alloggi sociali;
  • immobili che figurano come dimora coniugale assegnata da sentenza in caso di divorzio o separazione,
  • immobili di proprietà delle forze armate non locati;
  • immobili di proprietà di anziani o disabili residenzi in istituti di ricovero, non locati.

Perché si paga

I servizi indivisibili erano in gran parte pagati dai trasferimenti statali, che però negli anni si sono progressivamente ridotti e ora sono una voce residuale del bilancio.

Come si calcola

Potete compilare il modello F24:

  • on line, clicca qui
  • al CAF (a pagamento);
  • a mano, seguendo le istruzioni di calcolo su questa pagina.

La dichiarazione TASI

La dichiarazione TASI deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso dell’immobile o si sono verificate variazioni rilevanti per la determinazione della TASI. Per presentare la dichiarazione bisogna usare il modello messo a disposizione dal Comune.

La dichiarazione TASI ha effetto anche per gli anni successivi. E’ necessario presentare una nuova dichiarazione solo se si verificano modifiche dei dati e degli elementi dichiarati, a cui consegue un diverso ammontare del tributo.
Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’ICI e dell’IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

Come presentarla

Compilate il modello di dichiarazione e presentatelo al Comune in cui si trova il vostro immobile.
Se avete immobili in diversi comuni, oppure il vostro immobile occupa territori di diversi comuni, dovete presentare la dichiarazione a tutti i comuni coinvolti.

Potete presentare la dichiarazione in uno di questi modi:

  • spedirla con raccomandata senza ricevuta di ritorno e con l’indicazione dell’anno di riferimento (indicando sulla busta “Dichiarazione TASI anno….”) a:

Comune di Partanna – Ufficio Tributi
Via del Popolo, 35
91028 Partanna (TP)

  • consegnarla a mano a:

Ufficio TASI
Via del Popolo, 35 – 91028 Partanna (TP)
in questi orari:
Lun-Mer dalle ore 8,30 alle 13.30
Lun. e Mer. dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (solo per appuntamento)
Tel. 0924 923 260  – Fax 0924 923 298

  • inviarla via PEC dalla propria casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
    PEC Ufficio Tributi:   tributi.partanna@anutel.it
    PEC Protocollo Generale:  partanna@pec.it

Come si compila il modello F24 a mano

Nella sezione “IMU e altri tributi locali“ per ogni immobile dovete:

  • indicare il codice catastale del Comune in cui si trova l’immobile. Per gli immobili presenti nel Comune di Partanna  il codice catastale è: G347
  • barrare la casella “Acconto” per la prima rata
  • nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento
  • nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle
  • indicare alla voce “numero immobili” il numero degli immobili per i quali state pagando la TASI
  • indicare il codice tributo 3958 e la cifra della TASI che dovete pagare.
  • alla voce “detrazione” indicate l’importo di tutte le detrazioni che vi spettano proporzionato, però, al numero di rate che dovete pagare

Come si paga

  • con il modello F24 in banca o in posta
  • con il bollettino di conto corrente postale.

n.b. I bollettini si trovano solo in posta

Il ravvedimento operoso

Se non hai pagato l’acconto TASI entro la scadenza del 16 giugno o se, per errore, l’hai pagata solo in parte, puoi ancora versare l’importo per intero o come integrazione a quanto già pagato con il ravvedimento operoso lungo.

Ravvedimento operoso lungo

Se paghi dopo il 30° giorno di ritardo rispetto alla scadenza (16 giugno) e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (30 giugno 2015 ), devi pagare una sanzione del 3,75% + gli interessi legali dell’1% annuo (tasso di interessi legali dall’1° gennaio 2014). Entrambi si calcolano sul tributo ancora dovuto.

Esempio

TASI dovuta: 150 Euro – pagamento 40 giorni dopo la scadenza.

150 x 3,75 :100 = 5,63 Euro (sanzione)

150 x 1 x 40: 36.500 = 0,16 Euro (interessi legali – per i giorni di ritardo dal 17 giugno al giorno del pagamento)

150 + 5,63 + 0,16 = 155,79 Euro (TASI comprensiva di sanzione e interessi legali).

Riferimenti normativi

Il tributo per i servizi indivisibili – TASI è disciplinato dall’art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014).
Si devono inoltre considerare:

  • Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 che apporta modifiche alla Legge n. 147/2013;
  • l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Sono da considerare anche:

  • l’articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni che detta la disciplina originaria dell’I.M.U. e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  istitutivo dell’I.C.I., in quanto compatibili, entrambi richiamati dalla norma sopra citata;

Dal 2015 si deve considerare:

  • il Decreto Legge 28.03.2014 n. 47 convertito dalla Legge 23.05.2014 n. 80.

Dal 2016 si deve considerare:

  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilita’).